STATUTE OF THE
HUB ITALIA CHINA ASSOCIATION
April 2018
ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’Associazione denominata:
Hub Italia Cina
con sede in via Lorenzo Valla 31, nel Comune di Roma, Italia.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) La facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro per i soci – focalizzandosi specialmente, ma non
esclusivamente, sul mercato del lavoro in Cina o su offerte in qualsivoglia modo legate alla Cina o
alla conoscenza della lingua cinese.
b) La creazione di un foro d’incontro e di confronto sulle diverse problematiche d’interesse rispetto alla
realtà economica, del lavoro, sociale e culturale in Cina, che possa costituire un punto di raccordo e
di scambio di informazioni con riguardo a tale realtà.
c) La promozione e la diffusione di attività d’interesse tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo –
eventi di interesse sociale, corsi gratuiti, attività di comunicazione e/o di informazione e qualsiasi
altro tipo di attività legate alle finalità elencate nei punti a) e b).
d) Collaborare con istituzioni, enti, associazioni e aziende in Italia come in Cina (RPC) che condividano
gli stessi principi di cui sopra.
e) Varie ed eventuali che vadano ad integrare in modo pro-attivo e consono, nel rispetto dei principi
menzionati
ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il
presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo che decide, a suo insindacabile
giudizio, sull’accoglimento della domanda. All’atto dell’ammissione, il Socio dovrà versare la
quota Associativa.
4. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi
a versare la quota associativa.
5. Ci sono 2 categorie di soci:
soci persone fisiche: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio
Direttivo per le persone fisiche.
soci persone giuridiche: sono aziende ed enti che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dal Consiglio Direttivo per le persone giuridiche.
L’ammissione a socio ha durata sino alla scadenza dell’anno associativo, fermo restando il diritto di
recesso.
6. L’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità
della stessa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento
interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi fissi dell’Associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Consiglio direttivo (7),
– Presidente (1),
– Tesoriere (1)
– Segretario Generale (1),
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, il numero descritto tra parentesi indica il
totale invariabile di responsabili corrispondenti alla carica.
2. Gli organi aggiuntivi dell’Associazione sono:
– Advisor (5);
– Coordinatore HUB (5);
– Tesoriere HUB (5).
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, il numero descritto tra parentesi indica il
totale di responsabili corrispondenti alla carica. Il numero dei responsabili è variabile, la modifica
non comporta modifica statutaria.
ART. 7 – (Assemblea Generale e di Zona )
1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno con deliberazione del Consiglio Direttivo mediante avviso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del
giorno dei lavori;
3. L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
4. In previsione di crescita associativa ed ampliamento degli organi sociali il Consiglio Direttivo può
avvalersi di Assemblee di Zona, le cui modalità sono descritte nei punti ed articoli sottostanti. Le Assemblee
di Zona possono essere convocate, previa nulla osta del Consiglio Direttivo, dai Coordinatori
HUB nelle proprie zone di riferimento mediante avviso scritto da inviare ai soci almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Descrizione ed incarichi
nell’Art11 punto 10.
ART. 8 – (Compiti delle Assemblee)
1. L’assemblea Generale deve:
– approvare l’eventuale regolamento interno e/o dibattere sull’eventuale ordine del giorno.
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo alla scadenza delle rispettive cariche;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo.
2. L’Assemblea di Zona deve:
– approvare l’eventuale regolamento interno e/o dibattere sull’eventuale ordine del giorno.
– eleggere il Coordinatore HUB, il quale assume anche la qualità di Tesoriere ( Tesoriere
HUB).
– Provvedere all’iscrizione di nuovi soci e rinnovare quelli già esistenti;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
– verbalizzare discussioni e deliberazioni che il Coordinatore HUB sottoscrive e invia al Consiglio
Direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee )
1. L’assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno
quattro (4) iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. In caso di votazione, sono previste e accettate
partecipazioni online, le cui modalità saranno presentate e descritte ai soci prima di ciascuna assemblea.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per
delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o
nei casi in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno sei (6) soci
e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
5. le stesse regole si applicano per ogni altro tipo di Assemblea d’Associazione.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario
Generale e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo, Advisor e Coordinatori HUB )
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo permanente dell’Associazione con poteri di gestione e d’indirizzo;
esso è inizialmente composto dai sette (7) soci fondatori, i quali restano in carica per i primi
tre (3) anni a partire dalla data in cui l’Associazione è costituita; alla scadenza di detto termine, i
membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall’assemblea tra i soci persone fisiche.
2. Il Consiglio Direttivo fissa l’importo della quota sociale annuale, modificandone o confermandone
l’importo durante l’annuale assemblea straordinaria. L’importo stabilito dal Consiglio Direttivo in data
di Costituzione e’ di Euro 10,00 ( Dieci/00) per socio, da rinnovarsi ogni 365 giorni.
3. Il primo Consiglio Direttivo, composto dai sette soci fondatori elencati nell’Atto Costitutivo, potrà procedere
allo scioglimento dell’Associazione deliberando a maggioranza e con il benestare finale del
Presidente che ne firma l’atto di scioglimento.
4. Il Consiglio Direttivo, ed in particolare il Segretario Generala, delibera in via definitiva sulle domande
di nuova adesione e sulla esclusione dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi sia fisicamente che attraverso qualsiasi mezzo, anche informatico,
atto a consentire la partecipazione di tutti i suoi componenti, e delibera a maggioranza.
7. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione.
8. Il consiglio direttivo resta in carica in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti
per n. 5 mandati.
9. il Consiglio Direttivo può avvalersi di membri aggiuntivi, scelti tra gli associati, come consiglieri non
esecutivi, da ora in poi Advisor. Il ruolo degli Advisor è di supporto e consiglio alle attività del Consiglio
Direttivo. Gli Adivsor possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed agire come voce
del Consiglio Direttivo durante le Assemblee Generali e d’Area. Il numero massimo di cinque (5) Advisor
è stabilito dal Consiglio Direttivo. Essendo un ruolo non esecutivo e di supporto, il Consiglio
Direttivo si riserva la capacità di terminare il ruolo di uno, più o tutti gli Advisor in qualsiasi momento,
previa previa motivazione redatta per iscritto. La cessazione della carica di Advisor non fa cessare le
qualità di socio ordinario.
10. In previsione della crescita ed espansione dell’Associazione sul territorio, il Consiglio Direttivo può
avvalersi della figura del Coordinatore HUB, selezionato dal Consiglio Direttivo trai i soci. Il Coordinatore
HUB fa le veci del Segretario Generale e ha il compito di gestire le attività ed i soci corrispondenti
al territorio assegnatogli. La zona in questione, Sezione, viene selezionata di volta in volta dal
Coordinatore ed approvata dal Consiglio Direttivo con l’obiettivo di porre in essere le attività ed implementare
i principi dell’Associazione. per Sezione si intende un’area geografica o porzione di essa,
i cui limiti sono definiti dal Consiglio Direttivo in base agli iscritti presenti in detta area geografica. In
mancanza di un numero minimo di otto (8) soci iscritti, il Coordinatore HUB svolge anche il ruolo di
Tesoriere di sezione Hub , assumendosi le responsabilità, civili e penali dell’operato. Qualsiasi decisione
discrezionale di tipo amministrativo non autorizzata dal Consiglio Direttivo in forma scritta, o
contraria ai principi dell’Associazione, allo Statuto o agli eventuali regolamenti interni causerà l’immediata
cessazione della carica di Coordinatore Hub. La carica ha durata annuale e può essere rinnovata
per un massimo di 3 anni consecutivi. Dopo il primo anno, il Coordinatore HUB di una determinata
Sezione può essere eletto dall’assemblea come da articolo 8.2. Il numero massimo dei Coordinatori
HUB è stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
11. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, gli Advisor ed i Coordinatori HUB e tutti coloro che svolgono
cariche esecutive all’interno dell’Associazione sono chiamati alla trasparenza ed al pieno rispetto dei
singoli soci e della vita associativa, e sono direttamente responsabili del proprio operato.
ART. 12 – (Presidente )
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea.
2. Ha il potere, unico, di firma amministrativa e legale. Tale potere può essere delegato, in forma
scritta , agli altri membri del Consiglio direttivo, in particolare al Tesoriere e al Segretario Generale.
3. Il Presidente detiene il diritto di veto sulle decisioni, durante le riunioni del Consiglio Direttivo su decisioni
straordinarie.
ART. 13 – (Tesoriere, Segretario Generale )
1. Il Tesoriere:
è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, e risponde del proprio
operato al Presidente con relazioni annuali.
a. responsabile del Patrimonio dell’Associazione, della quale gestisce entrate e uscite.
b. tiene la contabilità dell’Associazione e ne custodisce la cassa;
c. presenta il rendiconto annuale all’Assemblea Soci.
d. effettua i pagamenti autorizzati dal Presidente.
e. mantiene un elenco aggiornato dei soci.
2. Il Segretario Generale:
è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, e risponde del proprio operato al
Presidente con relazioni annuali.
a. provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci;
b. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea;
c. esegue le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, predisponendo l’ordine del giorno su indicazione
del Presidente;
d. tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell’Associazione;
e. si occupa direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza
in arrivo ed in uscita, di coordinare l’allestimento, la redazione e l’aggiornamento dei mezzi di
comunicazione;
f. cura l’archivio dell’Associazione;
g. può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari;
h. pone in essere, facendo le veci del Presidente e previa delega scritta, attività di gestione dell’Associazione.
ART. 14 – (Risorse economiche e Patrimonio)
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. quote e contributi dei soci;
b. contributi di privati,
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia;
e. Patrimonio
In particolare, in data di costituzione, i soci fondatori decidono di stanziare un fondo comune, da ora in poi
Patrimonio dell’Associazione, ponendone la soglia minima di euro seiecento ( 600,00€ ). Tale somma, necessaria
allo svolgimento delle attività di cui all’Art. 2 sarà versata al c/c dell’Associazione non appena completate
le pratiche di registrazione dell’Associazione ed aperto il c/c e comunque non oltre i 60 giorni lavorativi
dalla data di registrazione. il patrimonio viene gestito dal tesoriere come da istruzioni del Consiglio Direttivo
e del Presidente
2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori
o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano im-
poste per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno
parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo
sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
4. Ciò detto, sono previste, qualora possibile ed in accordo con i punti di cui sopra, sono previsti rimborsi
spese per i Membri del Consiglio Direttivo impegnati nella gestione attiva dell’Associazione.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del Patrimonio)
1. The dissolution of the association is decided by the Board of Directors by a majority or by the President,
upon presentation of the motivations in writing, with the favorable vote of at least two other members
of the Board of Directors.
2. The Association has the obligation to devolve the assets of the non-commercial body in the event of its dissolution
for any reason, to another non-commercial entity that performs a similar institutional activity,
unless different destination imposed by law.
3. Before the actual dissolution, the President commits himself together with the Board of Directors, to find
for that Patrimony a suitable destination permitted by law ..
ART. 16 – (Final provisions)
For all that is not expressly provided for by this statute the provisions of the
Civil Code and the laws in force on the subject are applied.
Signed:
The President
The Treasurer
The General Secretary The Joint
Council
ROME